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Innocente Fino a Prova Contraria

di Sabina Marchesi (10/04/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Oggi è un principio universalmente riconosciuto dalla maggior parte dei sistemi giuridici che attribuiscono l’onere della prova all’accusa, e addirittura prevedono il verdetto garantista per eccellenza.

foto intervento

 

 

Per condannare un imputato nella maggior parte dei casi occorre una giuria di suoi pari, equamente convinta, nella sua totalità, della colpevolezza del loro simile “al di là di ogni possibile dubbio”.

 

Esistono emendamenti che consentono all’interrogato di non effettuare ammissioni che andrebbero contro i suoi stessi interessi, determinate prove non sono nemmeno ammesse nelle aule dei tribunali, i coniugi non possono essere costretti a testimoniare contro il loro congiunto in assenza di una loro precisa volontà in tal senso, e lo stesso individuo non può essere processato due volte per lo stesso reato.

 

Questo per quanto riguarda le norme internazionali, senza dilungarsi sulle lungaggini burocratiche, la decorrenza dei termini, gli avvisi di garanzia, gli arresti domiciliari, il ricorso in appello e qualche altra decina di provvedimenti tesi ad assicurare, a seconda dei casi, la totale impunità o la giustizia, in maniera più o meno equanime.

 

Ma una volta, certo, non era affatto così.

 

Già nel Diritto Romano, che comunque prevedeva la confessione dell’imputato come passaggio imprescindibile prima di giungere a una sentenza e a una condanna, non aveva poi molta importanza in che maniera questa confessione venisse strappata, estorta od ottenuta.

 

Le torture e le sevizie fisiche inflitte ai prigionieri per ottenere informazioni compromettenti  erano in uso fin dall’antichità, presso gli Incas, i Maya, i Sumeri, i Babilonesi, gli Egiziani e gli Antichi Romani.

 

Non meno utilizzato nei processi era il terrorismo psicologico o verbale e l’utilizzo di minacce, più o meno velate, di persecuzioni e ritorsioni verso i familiari dell’imputato o del testimone.

 

Solo alla fine del ‘700, secolo illuminato per eccellenza, ci si comincia ad interrogare sulla piena legittimità dell’utilizzo di questi sistemi di costrizione fisica e psicologica e dell’ammissibilità delle prove così ottenute, compresa la confessione, in un’aula di tribunale.

 

A questo punto naturalmente, non potendo più materialmente costringere l’imputato a confessare la verità, occorreva trovare delle valide alternative, non tanto per convincerlo a parlare, quanto piuttosto per appurare se quanto testimoniato corrispondesse o meno alla verità.

 

Uno dei precursori dei moderni sistemi di interrogatorio su induzione chimica fu, sorprendentemente, il popolo degli Aztechi che usava somministrare delle sostanze allucinogene ai sospettati per abbassarne le difese psicologiche.

In Europa i primi tentativi in questo senso si verificarono solo alla metà del 1800 tramite l’utilizzo di pozioni chimiche distillate da piante erbacee allucinogene.

 

Si deve al medico francese Moureau de Tours la scoperta di un sintomatico “siero della verità”, che induceva i pazienti a parlare liberamente, ispirando anche un certo grado di simpatica euforia.

 

La mistura fu sperimentata segretamente durante gli interrogatori della Sùretè di Parigi e consisteva in un composto di protossido di azoto, cloroformio ed hashis.

 

Furono poi gli Americani durante le due Guerre Mondiali a sviluppare ulteriormente questi sistemi di induzione chimica con la sperimentazione di sostanze medicinali come i barbiturici, il Pentotal e il Nembutal, utilizzati per gli interrogatori del nemico e nel corso delle attività di controspionaggio.

 

Analogamente intanto si procedeva a mettere a punto tecniche sofisticate di rilevazione delle mutazioni fisiologiche del corpo umano durante una deposizione, allo scopo di appurare il grado di veridicità delle dichiarazioni rese.

 

Il primo sperimentatore assoluto in questo campo fu l’antropologo criminale Cesare Lombroso, autore dei primi veri trattati di criminologia ed inventore del primo prototipo di macchina della verità risalente al 1895, chiamato Idrosismografo.

 

Il dispositivo, piuttosto rudimentale ma efficace, consisteva in un mero esame visivo e sensoriale delle micro reazioni prodotte dalle pulsazioni del soggetto interrogato,  amplificate in un bacino acqueo.

 

La mano dell’imputato veniva adagiata in una bacinella colma di liquido dove un tubo di gomma immerso nella soluzione riproduceva tramite un ago una traccia su un grafico che identificava, più o meno fedelmente, le variazioni del battito cardiaco.

 

L’idea di fondo era che l’atto di mentire fosse premeditato e che quindi esso causasse comunque nell’individuo un’alterazione, anche se impercettibile, delle sue pulsazioni.

 

Macchinari via via sempre più perfezionati, sfruttando comunque l’intuizione di base che si rivelò fondamentalmente corretta, giunsero a porre sotto controllo anche il livello di conduzione cutanea, la pressione, il ritmo respiratorio, l’alterazione della temperatura corporea, la dilatazione della pupilla e l’intensità della sudorazione.

 

Nonostante però l’alto livello di affidabilità “fisiologica”, il moderno Poligrafo ancora non è ammesso come prova nei Tribunali, ma solo come testimonianza a latere equivalente a una semplice perizia tecnica.

 

Si è infatti scoperto, tramite la sperimentazione, che esistono individui talmente abituati a mentire che le loro alterazioni risultano talvolta sotto la soglia minima di allarme, rendendo di fatto impossibile per gli esperti distinguere le affermazioni veritiere del soggetto da quelle fallaci.

 

Inoltre per chi conosca il meccanismo non sarebbe molto difficile adulterare il test simulando affanni di respirazione, esitazioni impercettibili, o, al contrario, operando un ferreo controllo mentale sulle espressioni corporee e fisiche al fine di rendere impenetrabile la propria testimonianza e “non leggibili” i dati dell’interrogatorio.

 

Sono allo studio macchinari, piuttosto futuristi per il momento, che prevedono addirittura una sorta di lettura delle onde cerebrali, nella presunzione di poter rilevare una maggiore attività in una determinata area del cervello, quella deputata, appunto alla fabbricazione delle bugie.

 

Non ultimo il metodo dell’imprinting, altrimenti denominato micro sequenza o firma elettronica.

 

Al soggetto verrebbe fatto visionare un filmato, rigorosamente anonimo, nel corso del quale, su un singolo fotogramma praticamente invisibile all’occhio umano, ma recepibile dal cervello, verrebbe inserito un dettaglio fondamentale legato al crimine in oggetto, qualcosa comunque mai reso pubblico e che solo il vero colpevole potrebbe riconoscere.

 

L’esame visivo e chimico delle reazioni dell’imputato alla visione “occulta” di quel singolo fotogramma potrebbe forse un giorno essere una prova incriminante in grado di far condannare un uomo.

 

Quindi d’ora in poi attenti quando rubate la marmellata perché potreste facilmente essere incastrati da una testimonianza elettronica o robotica dell’ultimissima generazione o in alternativa essere i protagonisti di uno degli ennesimi errori giudiziari del futuro.

 

In ogni caso, qualora foste destinati a bruciare sul rogo per il furto di un barattolo di conserva o per l’appropriazione indebita di un fiasco di vino, vi auguriamo di cuore che prima di raggiungere le migliaia di eretici e streghe condannati a morte durante i temibili anni della Santa Inquisizione abbiate provveduto a godervi la vita e a dare come di prammatica le vostre ultime disposizioni testamentarie.

 

Sabina Marchesi

 

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L'antico codice del banditismo sardo

di Sabina Marchesi (10/04/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Per la comunità barbaricina la vendetta era considerata un ordinamento giuridico che pur non essendo scritto in alcun codice, sono tuttavia sancita da consuetudini comportamenti tradizionali rimasti immutati nel tempo. Secondo l'antico codice in vigore nella Barbagia, la zona della Sardegna dominata dal banditismo e dedita alla pastorizia.

foto intervento Codice Barbaricino da http://barbaricina.blog.tiscali.it/yc2114441/ CODICE BARBARICINO di Giovanni Meloni

 

 Per questa comunità le leggi dello stato erano regole non comprese, e pertanto non rispettate di un altrettanto non compreso stato nazionale. Attraverso un'indagine diretta svolta fra i membri di questa comunità -pastori, contadini, protagonisti di clamorosi fatti di banditismo- ANTONIO PIGLIARU nel suo libro "Il banditismo in Sardegna" ricava l'esistenza di tutta una serie di norme di comportamento millenarie vincolanti e imperative -la balentia, l'onore- a cui tutti dovevano conformarsi perché regolavano l'ordine e la convivenza sociale. Quando venivano violate, la comunità ritenevano di avere il diritto di riparare all'offesa subita con la vendetta, e a sua volta regolata da precise norme non scritte. La vendetta diventava dunque giustizia di cui si faceva carico l'intera comunità.


PRINCIPI GENERALI:

1) L'offesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della propria virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale.

 

2) La legge della vendetta obbliga tutti coloro che ad un qualsivoglia titolo vivono ed operano nell'ambito della comunità.

 

3) Titolare del dovere della vendetta è il soggetto offeso, come singolo o come gruppo, a seconda che l'offesa è stata intenzionalmente recata ad un singolo individuo in quanto tale o al gruppo sociale, nel suo complesso organico, sia immediatamente sia mediatamente.

 

4) Nessuno che vive ed opera nell'ambito della comunità può essere colpito dalla vendetta per un fatto non previsto come offensivo. Nessuno può essere altresì tenuto responsabile di un offesa se al momento in cui ha agito non era capace di intendere e di volere, nel quel caso rispondono i moralmente responsabili.

5) La responsabilità è o individuale o collettiva a seconda che l'evento offensivo consegua all'azione di un singolo individuo o a quella di un gruppo organizzato operante in quanto tale. Il gruppo organizzato sia sulla base di un vincolo naturale sia per effetto di sopravvenuti rapporti sociali, risponde dell'offesa quando questa è cagionata da un singolo membro del gruppo con iniziativa individuale nel caso in cui il gruppo medesimo, posto di fronte alle conseguenze dell'azione offensiva, esprima, in modi e forme non equivoci, attiva solidarietà nei confronti del colpevole in quanto tale.


6) La responsabilità di chiunque si trova nella condizione di ospite è solo personale e deriva dalle eventuali azioni od omissioni di lui, in rapporto ai doveri particolari del suo stato.

7) La vendetta deve essere eseguita solo allorché si è conseguita oltre ogni dubbio possibile la certezza circa l'esistenza della responsabilità a titolo di dolo da parte dell'agente.

8) L'offesa si estingue:

a) quando il reo lealmente ammette la propria responsabilità assumendo su di se l'onere del risarcimento richiesto dall'offeso o stabilito con lodo arbitrale;

b) quando il colpevole ha agito in stato di necessità ovvero per errore o caso fortuito ovvero perché costretto da altri mediante violenza cui non poteva sottrarsi. In questo ultimo caso risponde dell'offesa l'autore della violenza.


9) L'applicazione della legge della vendetta viene altresì sospesa nei confronti di chi, pur fondatamente sospettato, chiede e ottiene di essere sottoposto alla prova del giuramento onde essere liberato. In tal caso il giuramento deve essere prestato secondo la seguente formula: <>. E però ammessa, previo accordo, l'omissione della seconda parte della formula. Il giuramento liberatorio ha valore identico agli effetti della presente norma, sia che venga effettuato in presenza di terzi convocati in qualità di testimoni; ovvero in forma solennissima, secondo le consuetudini locali.


10) L'inadempimento fraudolento degli oneri derivanti dall'applicazione di quanto è indicato all'art. 8,a); ovvero il giuramento che risulti falso alla luce di ulteriori prove intervenenti a confermare le responsabilità del colpevole, costituiscono aggravante specifica. Nel caso del falso giuramento l'offesa è ulteriormente aggravata se il giuramento è stato reso in forma solenne.


LE OFFESE:

11) Un'azione determinata è offensiva quando l'evento da cui dipende la esistenza di essa offesa è preveduto e voluto allo scopo di ledere l'altrui onorabilità e dignità.


12) Il danno patrimoniale in quanto tale non costituisce offesa né motivo sufficiente di vendetta. Il danno patrimoniale costituisce offesa quando, indipendentemente dalla sua entità, è stato prodotto con specifica intenzione di offendere, ovvero è stato realizzato in circostanze tali da implicare, per se medesimi, sufficiente ragione di offesa, ovvero quando in esso sia presente l'esplicita volontà di recare danno effettivo.


13) Le circostanze dell'offesa sono oggettive e soggettive. Le circostanze oggettive dell'offesa concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto e il modo dell'azione. Le circostanze soggettive concernono l'intensità del dolo o le condizioni e qualità del colpevole ovvero i rapporti esistenti o esistiti tra il colpevole e l'offeso.


14) Pertanto il danno patrimoniale costituisce offesa nei seguenti casi:

a)     furto di bestiame quando esso pur rientrando nella normale pratica dell'abigeato è stato consumato: 1) da un nemico; 2) da chi è stato compagno d'ovile dell'offeso e conosce per tanto l'organizzazione tecnica dell'ovile medesimo; 3) dal titolare dell'ovile confinante; ovvero se è stato reso possibile dalle loro complicità od omertà;

b)     furto della capra da latte destinata alla alimentazione del complesso famigliare;

c)      furto di un maiale destinato all'ingrasso per motivo di economia famigliare;

d)     furto o sgarrettamento di una vacca destinata in dono al neonato, alla sposa, all'orfano;

e)     furto o sgarrettamento di un cavallo ovvero di un giogo di buoi destinati alla normale pratica del lavoro;

f)        distruzione vandalica del bestiame ovino, bovino, equino;

g)     incendio doloso;

h)      pascolo abusivo entro un terreno recintato, consumato con scopo provocatorio ovvero a titolo di dispetto;

i)        ingiusta divisione patrimoniale, che consegue ad un comportamento sleale posto in essere con il deliberato disegno di recare un danno effettivo a persona non in condizioni di fare valere al giusto momento le proprie ragioni, per una qualsivoglia circostanza di fatto;

j)        esercizio esoso delle proprie ragioni effettuato con intenzione di offendere.


15) Quando più persone concorrono alla esecuzione materiale di un fatto elencato nell'art. 14, non ne risponde chiunque vi abbia partecipato:


a) non essendo a titolo personale nelle condizioni espressamente previste per quanto concerne i casi preveduti dalla lett. a);

b) non essendo a conoscenza della particolare natura o destinazione della cosa, nei casi di alle lettere b), c), d), e);

c) avendo agito per esecuzione di mandato ricevuto, senza altra partecipazione che di natura tecnica al verificarsi dell'evento, nei casi di cui alle lettere f), g), h);

Non risponde altresì dell'offesa colui il quale, in ordine al caso di cui alla lettera i), abbia agito in buona fede perché tratto in errore da terzi.


16)Inoltre costituisce offesa:


a) il passaggio provocatorio di un nemico attraverso un terreno chiuso;

b) l'ingiuria, quando l'offesa al decoro di una pecora o di un gruppo è recata con attribuzione di un fatto determinato ma falso, tale da ledere l'onorabilità della persona o del gruppo cui il fatto medesimo venga attribuito;


c) la diffamazione e la calunnia, quando concorrono le stesse circostanze previste per la ingiuria;

d) la rottura di una promessa di matrimonio. In questo caso è aggravata quando il fatto è in sé privo di giustificazione; ovvero allorché l'azione è stata posta in essere in circostanze tali da compromettere pubblicamente l'onere della promessa sposa e insieme la dignità e l'onere della famiglia cui essa appartiene. Costituisce altresì offesa ulteriormente aggravata la rottura della promessa di matrimonio quando il colpevole abbia agito con lo scopo di menomare l'onore della promessa sposa ovvero di offendere la di lei famiglia;

e) la non giustificata rottura o il mancato adempimento di un patto stabilito per qualunque motivo a fine nelle debite forme. L'offesa è aggravata se il soggetto recedente si avvale del vantaggio a lui derivante dalla qualità di socio per recare o favorire chi intende recare un danno all'altra parte. L'offesa è ulteriormente aggravata quando il recesso ovvero l'inadempienza sono stati posti in essere allo scopo di recar danno;


f) la delazione, ove non sia effettuata dalla parte lesa ma avvenga a scopo di lucro ovvero a titolo di dispetto. L'offesa è aggravata quando viene recata con confidenza all'autorità di pubblica sicurezza invece che all'autorità giudiziaria;


g) la falsa testimonianza resa da persona non legittimata dalla qualità di parte lesa. La falsa testimonianza non offende quando è prestata da chi esercita la professione di teste falso ovvero da chi dichiara il falso a favore dell'imputato indipendentemente dalla colpevolezza o non colpevolezza di quest'ultimo;


h) ogni azione posta in essere contro la persona ospitata. In tal caso titolare della vendetta è la persona o il gruppo ospitante;


i) l'offesa del sangue;

 

17) Costituisce offesa ogni azione intesa a produrre un fatto di natura offensiva quando l'evento non si verifica, ove ciò sia dipeso dalla mutata volontà dell'agente e tuttavia gli atti compiuti esprimono in modo idoneo e non equivoco la volontà di recare offesa.

LA MISURA DELLA VENDETTA:

18) La vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per vendetta proporzionata un'offesa idonea a recare un danno maggiore ma analogo a quello subito; s'intende per vendetta prudente un'azione offensiva posta in essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità dolosa dell'agente e successivamente al fallito tentativo di pacifica composizione della vertenza in atto, ove le circostanze della offesa originaria rendono ciò possibile; s'intende per vendetta progressiva un'azione offensiva posta in essere con prudenza e tuttavia adeguantesi con l'impiego di mezzi sempre più gravi o meno gravi all'aggravarsi od all'attenuarsi progressivo dell'offesa originaria, anche in conseguenza dell'eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l'offesa originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nuove ragioni di offesa.


19) Sono mezzi normali di vendetta tutte le azioni prevedute come offensive a condizione che siano condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura specifica.

20) Costituisce altresì strumento di vendetta il ricorso alla autorità giudiziaria quando oltre la certezza morale sulla responsabilità dolosa dell'agente si è conseguita una ragionevole certezza sulla sufficienza processuale delle prove raggiunte; e il danno derivante dall'esito del processo si può prevedere sufficientemente adeguata alla natura dell'offesa secondo i principi della legge sulla vendetta in generale.


21) Nella pratica della vendetta, entro i limiti della graduazione progressiva, nessuna offesa esclude il ricorso al peggio sino al sangue. Parimenti nessuna offesa esclude la possibilità di una composizione pacifica, allorché il comportamento complessivo del responsabile rende ciò possibile.


22) La vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli limiti di tempo, a eccezione della offesa del sangue che mai cade in prescrizione.


23) L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata, ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue.

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Analisi Sociologica del Matricidio

di Sabina Marchesi (14/01/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Cinzia Tani, docente di Storia e Sociologia del Delitto all’Università La Sapienza di Roma in un’intervista rilasciata a Valerio Giacoia ci aiuta a comprendere le motivazioni psicologiche che sono alla base di un crimine tanto orrendo e così fortemente innaturale.

foto intervento

Tra i tanti fatti di cronaca che appaiono sulle pagine dei giornali, quelli che più colpiscono e sconvolgono sono senz’altro i “matricidi”.

 

Fortemente amplificato oggi dai potenti mezzi comunicativi dei Mass Media quello del matricidio è comunque un fenomeno antico, vecchio di secoli.

 

Cinzia Tani, docente di Storia e Sociologia del Delitto all’Università La Sapienza di Roma in un’intervista rilasciata a Valerio Giacoia ci aiuta a comprendere le motivazioni psicologiche che sono alla base di  un crimine tanto orrendo e così fortemente innaturale.

 

Soffocati con un cuscino, asfissiati dal gas di scarico dell’auto, gettati dal balcone, uccisi nei loro lettini, strangolati, accoltellati, annegati, colpiti a morte. E’ difficile ricondurre agli abissi della depressione, della solitudine, della rabbia o della più profonda incomprensione dei crimini così efferati, come quelli di una madre che uccide il proprio figlio. Impossibili da comprendere, difficili da tollerare, questi atti di violenza sono inaccettabili se commessi contro creature inermi e indifese, proprio da chi ha donato loro la vita, e che questa vita avrebbe dovuto difendere contro tutti i pericoli, anche a costo della propria.

 

I casi di cronaca si incalzano uno con l’altro, si succedono ripetutamente sulle pagine dei quotidiani, incessatamente, con una frequenza a dir poco allarmante, al punto da far ritenere che sia un fenomeno dei nostri giorni, un’aberrazione della nostra società moderna. Ma non è così. I media e le nuove forme di comunicazione contribuiscono soltanto ad amplificare e a rendere noto un fenomeno che in altri tempi veniva nascosto, tenuto segreto, oscurato e  soffocato spesso tra le mura domestiche. Ma si tratta di un male antico quanto il mondo, che trova le sue origini nell’antichità e nella mitologia stessa.

 

Da Medea dunque, fino ai recenti casi della cronaca, non ultimo quello di Cogne.

 

Ma sentiamo quello che ci dice a tale proposito Cinzia Tani nel tentativo di spiegare una sofferenza antica, un male oscuro che affonda le sue origini nel passato. La Storia Sociologica del Delitto riporta che  "l'infanticidio è il delitto più comune nelle donne, è una costante di tutte le epoche e non c'è differenza tra società sottosviluppate o civili. La storia è piena di bambini uccisi".  L’unica variabile è  che allora non se ne sapeva nulla, oggi appena un attimo dopo i tam tam ossessivi della comunicazione mediatica divulgano ai quattro angoli del mondo la notizia con tutti i suoi macabri dettagli, supposizioni, incriminazioni, e confessioni.

 

Ma chi è la madre che uccide i propri piccoli? Cinzia Tani ci elenca i prototipi identificati dagli studiosi e che rispondo a profili psicologici ben precisi, facilmente individuabili, al punto che ci si chiede come mai nel contesto sociale e familiare, nessuno accanto a quelle madri, potenziali assassine, si sia potuto accorgere “in tempo” del pericolo che si avvicinava. La verità è che oggi i molti segni di disagio di un individuo instabile o disturbato tendono ad essere minimizzati e a passare inavvertiti. E questa è forse una delle vere colpe della nostra società moderna così convulsa e frenetica da renderci insensibili nei confronti del nostro prossimo. Anche nelle più ristrette mura domestiche tendiamo ad ignorare i campanelli di allarme che pure si propongono, preferendo spesso rimandare il problema sperando vanamente che esso si risolva da solo.

 

Le donne che commettono un infanticidio sono in genere donne fortemente disturbate, donne sole, che non lavorano, che non si confrontano in un contesto sociale, che vivono isolate tra le mura domestiche e che sentono troppo forte il peso delle responsabilità che grava sulle loro spalle. La madre che è malata di mente, la madre vendicativa, che è gelosa del suo bambino, la madre che nutre odio o risentimento verso il marito, e che per riflesso proietta queste sensazioni sulla sua creatura, la mamma colpita dalla depressione post partum, che  a volte si prolunga per diversi anni dopo la nascita del bimbo, la madre che non voleva il figlio al momento del concepimento, la madre che teme per la salute o la salvezza del proprio bambino, e che assurdamente lo sopprime solo per salvarlo, la madre instabile che agisce solo perché esasperata dal pianto ripetitivo o dai capricci della sua creatura, trovandosi incapace di gestire la situazione con le sue sole forze.

 

Sono sempre donne sole e incomprese, lasciate ad affrontare un problema con delle risorse che purtroppo non possiedono.

 

Nel libro “Assassine di Cinzia Tani, dove vengono esaminati quattro secoli di delitti al femminile attraverso la ricostruzione storica di 35 casi di donne assassine, ci sono due storie spaventose, di crimini rivolti assurdamente dalle donne contro i propri figli, o contro i bambini a loro affidati.

 

Ad esempio il caso di Denise Labbé, che nel 1954 uccise la sua bambina annegandola in una tinozza, quella che usava per lavare i panni, dopo aver inutilmente tentato di farlo in un lago. Glielo ordinò l'amante, era una prova d'amore. Lei per paura di essere abbandonata acconsentì. Una storia sconvolgente.

 

Eccone un estratto. "L'8 novembre 1954 raggiunse Catherine a Vendôme, dove era ospite della nonna. La piccola giocava con una bambola di pezza in giardino. La madre la prese per mano e le disse: 'Andiamo a lavare la bambola, vuoi?'. La bimba la seguì contenta; la sua bambola era davvero sporca. Denise aprì la bocca per prendere aria, le mancava il respiro, poi pensò a Jacques, si concentrò su di lui, sul suo ultimatum. Velocemente afferrò sua figlia e la spinse a testa in giù nella bacinella di zinco piena di acqua e sapone...".

 

Si narra che durante il processo, quando la pubblica accusa, nel tribunale, dimostrò quanto fosse difficile per una persona sola affogare una bambina di quell’età in un catino pieno d’acqua, e quanta forza e determinazione occorresse per tenerla mentre si dibatteva, molte persone in aula accusarono un malessere profondo, collegato all’orrenda ferocia di quel crimine, contribuendo così a una piena condanna senza alcun tipo di attenuante.

 

Vale la pena di citare un altro caso inquietante. Quello di una donna materna, dolce, servizievole, cui molti nel vicinato erano soliti affidare i loro figli. Una donna che anche dopo la sentenza di condanna del tribunale venne fatta ancora oggetto della fiducia e della stima di molte famiglie. Una donna a cui vennero ancora affidati bambini dopo il perpetrarsi di ogni successivo crimine infanticidia.

 

E’ la storia  di  Jeanne Weber nella  Francia del 1908

E’ difficile comprendere i motivi che hanno scatenato in questa donna il raptus omicida, sappiamo soltanto che fin da piccola aveva sempre accudito dei bambini:  i fratelli,  i figli delle famiglie dove andava a servizio, i bimbi dei vicini. Tutti la adoravano e  molti continuarono ad amarla e a considerarla innocente anche dopo i suoi crimini. Perse i primi figli in tenera età, e ne soffrì molto, e fu forse questo il fattore scatenante perché da questo momento in poi ogni volta che veniva lasciata sola con un bambino, questi veniva colto da misteriose crisi epilettiche e veniva ritrovato morto o moribondo. Per due volte fu arrestata, per due volte rilasciata, per due volte degli uomini credettero in lei e nella sua innocenza, dandole un lavoro e chiamandola nella loro casa, a guardare i loro bambini, per due volte Jeanne ricominciò a uccidere. Nessuno comprese mai la vera natura di questa donna, che morì in manicomio, dopo essere stata analizzata e studiata da schiere di esperti, tra i quali anche il famoso criminologo Cesare Lumbroso che esaminò il suo cranio diagnosticando epilessia, isteria e cretinismo.

 

Ed ecco l’estratto della storia di Denise Labbè, matricida per amore nella Francia del 1954

Ragazza madre che agognava il matrimonio, Denise conobbe un bell’allievo ufficiale, colto, intelligente, con la fissazione della letteratura e il mito dell’uomo perfetto, che professava le sue idee anche nella vita amorosa, alla ricerca della supercoppia, pretendendo dalla sua amante una dedizione totale e assoluta. Lei ne restò folgorata e si prestò succube a ogni genere di torture fisiche e mentali, esibendo fiera sulla pelle i segni del sadomasochismo a cui lui la sottoponeva, tagli, ferite, bruciature, fino a quando lui non le chiese il sacrificio estremo, l’uccisione della figlia. La piccola Catherine morì affogata in una tinozza di acqua saponata, e Denise fu accusata di omicidio, conducendo con sé come istigatore e complice l’amante. Fu condannata all’ergastolo e l’uomo a vent’anni di lavori forzati, la pubblica accusa portò in aula un bacile di zinco e dimostrò come fosse difficile tenere una creatura con la testa sott’acqua fino a farla annegare e il pubblico si chiese se fosse più esecrabile una madre che uccide la propria prole per amore di un uomo, o un uomo che è così crudele da esigere una simile prova di dedizione.

 

 

Sabina Marchesi

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La Nascita dell’Antropologia Criminale

di Sabina Marchesi (14/01/2007)


A cura di Ceriani Cinzia


Universalmente riconosciuto il padre della moderna Criminologia, Cesare Lombroso nacque a Verona nel 1835 e morì a Torino il 19 Ottobre 1909 a 74 anni. Studiò medicina presso le università di Pavia, Vienna e Genova e conseguì due lauree consecutive, in medicina a Pavia nel 1858 e in chirurgia a Genova nel 1859.

foto intervento

Nel 1861 ottenne la cattedra di professore universitario presso l’Università di Pavia conseguendo una specializzazione sulle malattie mentali e nel contempo lavorò, fino al 1866, come medico militare.

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Nel 1887 rimise il mandato presso l’ateneo di Pavia per assumere l’incarico di professore di Medicina Legale presso l’università di Torino, dove nel 1896 divenne ordinario di Psichiatra.

 

Oggi in parte superate, le teorie di Lombrso furono a tutti gli effetti le antesignane della moderna dottrina dell’Antropologia Criminale.

 

Considerato il massimo esponente della scuola positivista, fu autore di numerosi libri tra cui “L’Uomo Delinquente” e “Genio e Follia”, rifacendosi per i suoi studi in buona parte agli insegnamenti di Charles Darwin.

 

Secondo Lombroso il delitto era un fenomeno atavico e la delinquenza una malattia come un’altra, avente precise cause biologiche e dichiarate manifestazioni somatiche e fisiologiche.

 

La sua prima, rudimentale, scienza della Antropologia Criminale si prefiggeva di ricercare, nei criminali abituali, determinate espressioni fisiche, somatiche, e psicologiche prova dell’esistenza di una ben precisa anomalia congenita, che, se facilmente individuabile, avrebbe consentito di individuare per tempo i soggetti socialmente pericolosi e di isolarli dalla comunità prima che avessero tempo e modo di commettere dei crimini.

 

Definita “Atavismo”, la sua teoria si basava sul fatto che il soggetto colpito agiva in obbedienza a un impulso primordiale, per l’appunto “atavico”, sul quale non aveva nessun tipo di controllo.

 

Si trattava dunque di una interpretazione positivistica in base alla quale i criminali soggiacevano a tendenze devianti, congenite, e indipendenti dalla precisa volontà dell’individuo.

 

L’intera sua vita fu dunque spesa nel tentativo di identificare i soggetti predisposti alla criminalità attraverso l’analisi e lo studio dei delinquenti comuni e dei pluriomicidi, nei quali cercava di riconoscere dei tratti comuni, caratteristiche particolarissime, fisiche e psichiche, che a suo dire rendevano “l’uomo delinquente” drammaticamente diverso dall’ “uomo normale”.

 

Nella sua opera principale, "L’Uomo Delinquente", Lombroso distinse diversi tipi di criminali, tra cui il delinquente nato, o geneticamente predisposto, nel quale la criminalità sarebbe insita nella sua stessa natura, e dunque da classificare come “soggetto assolutamente non recuperabile”. Secondo Lombroso il 40% circa di questi individui sarebbe nato con predisposizioni criminali accompagnate a caratteristiche anatomiche e fisiognomiche ben riconoscibili.

 

Meno gravi, sempre secondo lo studio di Lombroso, sarebbero invece i rimanenti casi, come quelli del delinquente epilettico, del delinquente passionale che agisce in preda a una forza irrestibile ma temporanea, del delinquente instabile di mente e del delinquente occasionale.

 

Questo per quanto riguarda i criminali veri e propri, mentre invece venivano classificati come pseudo-criminali quei soggetti imputabili di un reato commesso senza intenzione o sotto l’influenza di particolari circostanze, teoria poi ripresa dalla moderna giurisprudenza che ammette sensibili riduzioni e abbattimenti della pena per le circostanze attenuanti come la grave provocazione o la legittima difesa.

 

Lo studio incredibilmente vasto attuato da Cesare Lombroso su criminali, delinquenti, malati di mente, reclusi e detenuti venne effettuato tenendo presente una serie di fattori variabili come l’età, il sesso, la razza, la provenienza climatica e geografica, la religione, le condizioni culturali, sociali ed economiche, e l’eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti o allucinogene.

 

Presto, comparando i casi a sua disposizione, Lombroso giunse ad isolare alcune caratteristiche fortemente indicative di una sorta di criminalità congenita, che potevano essere riassunte in una serie di indizi fisici e psichici fortemente rivelatori.

 

Particolare attenzione doveva essere posta alla conformazione del cranio e delle ossa facciali che, nei delinquenti congeniti, presentavano alcune anomalie come la ridotta capacità cranica, la prematura saldatura delle suture mediane, una fronte bassa o sfuggente, una struttura facciale sporgente con mandibole fortemente sviluppate, ossa zigomatiche particolarmente pronunciate, seni frontali anormalmente sviluppati e evidenti deformità delle orbite.

 

Ulteriori segni rivelatori potevano essere deviazioni dal peso normale del cervello, deficienza o carenza dello stesso, forma atipica delle circonvoluzioni e della fossetta occipitale, anomalie delle orecchie come orecchie prominenti o a sventola, strabismo, labbro leporino, difformità tra il labro superiore e l’inferiore, sottigliezza anomala del labbro superiore, capelli lanosi o ricciuti, capelli particolarmente fitti in associazione a barba rada o mancante, eccessiva pigmentazione della pelle, sviluppo anormale della dentatura, mancinismo e balbuzie.

 

Per quanto superate in massima parte, si deve comunque riconoscere alle teorie di Lombroso il primo, riconoscibile e compiuto sforzo di identificare con chiarezza le probabili cause di un comportamento socialmente anormale, il tentativo di isolare e distinguere i soggetti a rischio in una rudimentale opera di prevenzione del crimine, e il primo passo per giungere a quelli che sono oggi i normali profili psicologici comunemente usati nella moderna criminologia.

 

Sabina Marchesi

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Morte per Asfissia AutoErotica

di Sabina Marchesi (14/01/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


 

“Un maschio, bianco, età intorno ai 25 anni, venne trovato morto nella sua stanza d'albergo. il cadavere era completamente nudo ed era in posizione supina, il capo era alzato da terra poiché una cordicella di cuoio era stretta intorno al collo e legata ad una maniglia. intorno a lui vi erano delle riviste pornografiche. Un'attenta indagine medico legale chiari che non si trattava nè di suicidio e nè di omicidio."

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Come è possibile che un medico legale o un investigatore si trovi davanti a una morte, avvenuta apparentemente per impiccagione, o tecnicamente per asfissia, senza prove evidenti di un omicidio e in privazione totale di indizi atti ad avvalorare la tesi del suicidio?

 

La spiegazione, per quanto drammatica e sconvolgente, è in realtà terribilmente semplice, la vittima stava cercando solo una gratificazione sessuale attraverso l’utilizzo di una pratica erotica piuttosto deseuta ma in netta crescita, e terribilmente pericolosa, anche se esaltante, l’Asfissia AutoErotica.

 

Recenti studi dell’FBI dimostrano che la morte per asfissia oggi costituisce il 6,5% delle cause di morte per decesso autoindotto che viene a interessare giovani adolescenti in cerca di esaltanti emozioni, e che rappresenta, da sola, almeno il 31% dei moventi di impiccagione o apparente suicidio.

 

Il fenomeno, in netta crescita, ha registrato negli Stati Uniti 250 casi nel 1979, saliti drammaticamente a 500/1.000 casi nel 1983.

 

Naturalmente, per ovvi motivi, non sempre è possibile determinare con certezza le reali cause della morte o identificare il numero esatto dei decessi riconducibili a questa categoria, il che spiega l’estrema flessibilità delle statistiche, ma appare evidente che la tendenza è in costante aumento.

 

Non si conosce dunque il numero esatto delle persone decedute nel corso dell’espletamento di queste pratiche erotiche, né il numero di soggetti che ne fanno regolarmente uso, ma si sa per certo che il feomeno interessa comunemente maschi compresi nell’età adolescenziale tra i 12 e i 25 anni, per almeno il 71% dei casi accertati.

 

Gli aspetti medico legali che possono indurre gli investigatori a sospettare eventuali casi di morte per AutoAsfissia Erotica sono generalmente: strangolamento, impiccagione, legacci da strangolamento, soffocamento e compressione del petto. E più genericamente: decessi sospetti avvenuti per infarto, colpo apoplettico o assideramento, che potrebbero parimenti essere riconducibili alle più comuni pratiche autoerotiche.

 

Ultimamente le modalità di esecuzione di queste particolari attività di autogratificazione sessuale vengono parificate anche a una serie di fenomeni minori, tutti estremamente pericolosi e in grado, se applicati in mancanza di condizioni di sicurezza, di condurre alla morte del soggetto per: compressione del collo o del torace, esclusione dell’ossigeno, chiusura delle vie aeree, elettrocuzione e inalazione di gas, assunzione di veleni, eccitanti, sedativi o dopanti, miscugli di sostanze tossiche o non tossiche ma pericolose se mischiate assieme, somministrazione incontrollata di anestetici, bondage o giochi erotici estremi di ruolo e di coppia.

 

Tecnicamente la sindrome dell’Asfissia AutoErotica viene descritta dagli esperti come “impiccagione eroticizzata e ripetitiva”, meglio conosciuta come Asphyxophilia.

 

Si tratta, in pratica di una sorta di parafilia che consiste nel gratificarsi sessualmente tramite strangolamento o asfissia. La pratica si basa sulle sensazioni estremamente eccitanti che si ottengono sottoponendosi a strangolamento o impiccagione parziale durante la masturbazione, ma è un fatto che ove questa procedura di asfissia, autoindotta o provocata, non venga interrotta in tempo, esiste il rischio concreto di giungere alla morte del soggetto, o a gravi stati di incoscienza causati dall’interruzione dell’ossigeno al cervello.

 

Queste pratiche autoerotiche piuttosto atipiche si ottengono comunemente inserendo la testa in un sacchetto di plastica, o stringendo il collo in legacci da strangolamento,  o ancora attraverso l’induzione di corrente elettrica, areosol o propellenti vari di natura chimica.

 

Note fin dal XVI secolo, in origine le pratiche di Asfissia Autoerotica venivano utilizzate come trattamento per la cura di disfunsioni sessuali e per l’impotenza.

 

Per quanto macabro possa sembrare la diffusione massima di questa pratica si ebbe quando, all’epoca delle impiccagioni, vennero notate nei cadaveri degli impiccati tracce di erezione, e in alcuni casi anche di eiaculazione, sopravvenuta al momento contestuale della morte.

 

Poi spiegato scientificamente, il fenomeno venne originariamente collegato alla carenza di ossigeno e allo stato di asfissia che è legato all’impiccagione, anche se tutti i patologi sanno che è cosa piuttosto comune riscontrare nei cadaveri, anche in assenza di morti asfittiche, alcune gocce di sperma sull’orifizio uretrale, dovute semplicemente alla paresi e al rilassamento post-mortem degli sfinteri.

 

Questo genere di pratiche comunque ebbe originaria diffusione in Oriente e in Sud America, in India ancora oggi sono frequenti i giochi erotici tra bambini messi in atto tramite soffocamento o impiccagione, e anche la letteratura non ha mancato di dare il suo contributo, con le opere Justine del Marchese de Sade, Billy Budd si Melville, e Gadot di Becket.

 

Risale al 1856, invece, la prima pubblicazione scientifica sull’argomento a firma dello psichiatra francese De Boismont, che riscontrava come circa il 30% dei casi sospetti di adolescenti o adulti maschili deceduti per impiccagione era legato a manifestazioni evidenti di erezione od eiaculazione.

 

In seguito, nel 1928, una enciclopedia austriaca pubblicò la voce "penis strangulation" come pratica di asfissia autoerotica.

 

Successivamente fu  Bloch a descrivere le pratiche di soffocamento delle donne durante i rapporti sessuali, e fu Ellis a narrare dell’ “impulso di strangolare l'oggetto di desiderio sessuale”.

 

Gonzales, Vance e Helpburn furono i primi a introdurre l’argomento in ambito forense.

 

Nel 1953, Stearn pubblicò uno studio effettuato su una casistica di 97 suidici avvenuti nel Massachusets tra il 1941 ed il 1950, provando che 25 persone di quelle 97 non avevano avuto alcuna intenzione di suicidarsi, ma erano piuttosto decedute nel corso dell’espletamento di pratiche di asfissia autoerotica.


Successivamente, negli anni settanta, l’FBI commissionò un’apposita ricerca, eseguita dall’agente speciale Roy Hazelwood e dallo psichiatra Dr. Park Dietz, in collaborazione con la  dottoressa Ann Burgess, i cui risultati vennero pubblicati nel libro "Autoerotic Fatalities", al momento il trattato più completo ed esaustivo sull’argomento.

 

Originariamente si pensava che questa pratica interessasse solo le fasce adolescenziali, successivamente venne invece provato che, se pur con minore incidenza, il fenomeno riguardava anche maschi in età edulta.

 

Uno dei casi più esemplificati al riguardo concerne il caso di un maschio, adulto, di 47 anni, divorziato, di professione dentista, rinvenuto cadavere nel suo studio con una maschera da anestesia sul volto.

 

Anche le donne, che in un primo tempo si riteneva non fossero interessate dal fenomeno, possono a volte essere dedite a questo tipo di pratica, che per definizione si riterrebbe erroneamente maschile.

 

Caso esemplificativo quello di una donna di 35 anni, ritrovata impiccata nell’armadio del bagno di casa sua, il cadavere, rinvenuto nudo in uno spazio angusto nei pressi dell’anta dell’armadio, aveva i piedi appoggiati contro il muro ed era in posizione prona, un vibratore ancora funzionante a contatto con la vagina della donna indirizzò gli investigatori inizialmente verso altre piste, fino a quando la figlia, di soli nove anni, della vittima testimoniò che erano sole in casa al momento del fatto.

 

In ogni caso oggi gli investigatori sanno che una nudità, completa o parziale, nei casi di asfissia, strangolamento o impiccagione, può far propendere decisamente le indagini verso la pista della Asfissia Autoerotica.

 

Confondono invece le statistiche, i casi in cui i parenti più prossimi, rinvenendo il cadavere nudo, si affrettano a rivestirlo, inquinando le prove e modificando la scena del crimine.

 

A volte poi la maggior parte delle morti autoerotiche sono caratterizzate da travestitismo o masochismo, in questi casi le vittime, eterosessuali e di sesso maschile, indossano capi di abbigliamento femminile.

 

Si ipotizzano allora giochi di ruolo in cui il soggetto, indossando panni femminili, simuli di immedesimarsi in una donna allo scopo di sdoppiarsi per creare una doppia personalità, in cui il lato maschile, di tipo sadico, possa infliggere punizioni erotiche all’altra personalità, femminile, caratterizzata da un’evidente masochismo, di modo che “idealmente” è una donna ed essere torturata e seviziata.

 

Tracce di questa pratica, che non è mai stata riscontrata all’inverso, ossia casi di donne travestite da uomini, si ritrovano nel Best Sellers il Silenzio degli Innocenti, di Thomas Harris.

 

Risale al 1994 un caso esemplificativo in questo senso, un ingegnere di 46 anni viene trovato morto nella sua abitazione, appeso a un gancio e travestito da donna con minigonna nera, collant e tacchi a spillo, nel video registratore una cassetta hard che riproduce la medesima simulazione, nell’esecuzione della quale però il malcapitato avrebbe avuto difficoltà a collegare il complicato marchingegno di cappi e nodi scorsoi, inducendosi inconsapevolmente la morte.

 

Per quanto, come già detto, spesso i parenti più prossimi, all’atto del rinvenimento del cadavere, per pudore o per vergogna, sono indotti a modificare la scena della morte, un patologo ben preparato sa bene che deve fare attenzione ad eventuali tracce di anossi cerebrale, tipica dell’asfissia autoerotica.

 

Inoltre, nel 1981, l’agente speciale dell’FBI, Roy Hazelwood, ha delineato le caratteristiche tipiche della scena classica di morte per asfissia autoerotica, che sono: Prove di asfissia prodotte da strangolamento o impiccamento, posizione del corpo favorevole a causare la morte per asfissia, indizi che la morte sia causata da un incidente o da un mancato funzionamento dei mezzi di salvataggio, elementi sulla scena del crimine che provino un meccanismo di autosalvataggio fallito, prove di attività sessuale solitaria, in mancanza dei quali si può ipotizzare un omicidio, un suicidio assistito o un incidente occorso durante un rapporto sessuale a due persone, prove di aiuti alla fantasia sessuali, pornografia o altro materiale presenti sulla scena della morte, precendenti indizi di dedizione alla pratica autoerotica, nessuna intenzione o motivazione apparente che possa giustificare il suicidio.

 

In questo senso risulta particolarmente eclatante il caso di un cadavere rinvenuto in un canale, di una donna morta per asfissia e annegamento. Il fidanzato della vittima, arrestato, di soli 26 anni, dichiarò che la donna era morta per strangolamento durante un gioco erotico di coppia, ma fu arrestato per omicidio perché la ragazza in realtà aveva solo perso i sensi, trovando poi la morte per annegamento solo al momento in cui l’indiziato tentava di occultarne il presunto cadavere gettandolo in un corso d’acqua.

 

Anche i Serial Killer si sono spesso interessati particolarmente di questa modalità erotica, primo fra tutti l’agente di polizia Gerard Schaefer, in forza nella comunità rurale di Brevard in Florida. Schaefer  rapiva giovani autostoppiste che poi conduceva nel bosco, immobilizzandole o legandole strettamente fino al sopraggiungere della morte, associando la torture all’impiccagione, alcune delle vittime, abbandonate nel bosco, furono rinvenute in avanzato stato di decomposizione mentre altre invece erano miracolosamente sopravvissute.

 

Anche i Serial Killer John Gacy, Joseph Berdella e Gianfranco Stevanin erano dediti a questo tipo di pratiche utilizzate per la soppressione delle loro vittime, strangolandole, soffocandole e addirittura in alcuni casi anche fotografandole per perpetuare l’estrema eccitazione dell’attimo fatale precedente alla morte.

 

Rimane il fatto comunque che una pratica tanto insidiosa possa condurre spesso alla morte, totalmente immotivata, del soggetto mentre è alle prese, semplicemente, con un trastullo erotico estremamente raffinato ma quasi altrettanto pericoloso.

 

Sabina Marchesi

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Criminologia e Criminalistica

di Sabina Marchesi (07/01/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Al momento, drammaticamente, in Italia, la figura del Criminologo non ha ancora avuto un suo proprio riconoscimento giuridico, non esiste un vero e proprio corso di studi da seguire, né una laurea specifica, e tantomeno un albo o una qualifica che abiliti ad esercitare tale professione.

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Fino a non molto tempo fa l'unica possibilità in materia era fornita dalle scuole di specializzazione in criminologia clinica, recentemente soppresse perché non in linea con l’attuale normativa europea.

Si tratta in effetti di una grave perdita per il patrimonio culturale dell’Italia, e per la professionalità degli esperti nostrani, che vengono a trovarsi mancanti del relativo riconoscimento tecnico, legale e giuridico.

Nella confusione totale che oggi imperversa nell’ambiente delle scienze criminologiche pare che attualmente l’unico titolo riconosciuto come valido che consenta di fregiarsi del titolo ufficiale di "Criminologo" sia l'appartenenza alla SIC "Società Italiana di Criminologia".

Esistono poi tre nuovi corsi di laurea ad indirizzo criminologico e investigativo, presso l’Università di Bologna, il Polo di Forlì e l’Università dell’Aquila, per conseguire la laurea in Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza  e in Scienze dell'Investigazione.

Da non confondere assolutamente con le mansioni che vengono normalmete espletate all’interno della Polizia Scientifica o dei Reparti Investigativi Speciali, la figura del Criminologo non ha nulla a che vedere con quella del Criminalista.

Nell’ambito delle Forze dell’Ordine operano infatti normalmente tecnici di laboratorio od esperti di crimialistica totalmente sprovvisti di specializzazione universitaria, ma certamente assai ben forniti di preparazione sul campo.

Attualmente dunque, in assenza di un compiuto riconoscimento giuridico, la figura del Criminologo, in Italia, rimane circoscritta all’ambito universitario, di ricerca o consulenza presso le seguenti categorie.

Nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria per lo studio e la valutazione della personalità del detenuto, presso Enti Pubblici e Privati per la consulenza sulla sicurezza ed investigazione, in assistenza al collegio della difesa come esperto o perito in sede processuale, consulenza tecnica d’ufficio o magistratura onoraria, ricerca ed insegnamento universitario, perito o consulente delle amministrazioni giudiziarie, degli enti locali, di associazioni e strutture private nel campo della prevenzione, della mediazione, della vittimologia, della preparazione e nell'attuazione di progetti e servizi rivolti agli adulti e ai minori.

In attesa che la legislazione colmi questo gap istituzionale non resta che, come sempre, affidarci agli esperti d’oltralpe e d’oltreoceano, sfruttando ancora una volta risorse estere al posto di quelle nazionali.

Sabina Marchesi

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Gli Ambiti di Applicazione del Criminologo

di Sabina Marchesi (07/01/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Amministrazione penitenziaria, Perizia criminologica, Consulenza, Collaboratore Ausiliario Polizia Giudiziaria, Collaboratore Ausiliario Polizia Giudiziaria, Collaboratore Ausiliario Polizia Giudiziaria,Università e Ricerca, Enti Privati

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Amministrazione penitenziaria

Consulente esperto presso il settore penitenziario, in qualità di criminologo clinico per lo svolgimento di attività di osservazione e trattamento (art. 80 dell'Ordinamento penitenziario - legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche). Il consulente deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza (o equipollenti), in medicina e chirurgia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia.

 

Legge 354/1975 art 80  "perizia criminologica"

[...] Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

 

Consulenza

Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza, in qualità di componente privato, qualora abbia conseguito una delle lauree indicate al punto precedente (art. 70 della Legge 354 - modificato dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e integrato dall'art. 80 dell'ordinamento penitenziario).

 

 

Esperto per l'attività di consulenza presso il Tribunale per i Minorenni, come ausiliario del Pubblico Ministero o del Giudice (art. 9 del DPR 22 settembre 1998, n. 448 - Accertamenti sulla personalità del minorenne). Il cosidetto Collaboratore ausiliario della Polizia Giudiziaria in qualità di esperto (art. 348, 4 comma, C.P.P.). Il cosidetto "CTU".

 

Libera professione

Componente privato (Giudice onorario) del Tribunale per i Minorenni (art. 2 del RDL 20 luglio 1934, n. 1404), occupazione che può essere esffettuata facendo richiesta alle amministrazioni dei singoli tribunali, dopo il compimento del trentesimo anno di età.

Consulente Esperto dei Centri per la Giustizia minorile (art. 7, comma 6, art. 8 del DL 28 luglio 1989, n. 272). "USSM", Ufficio di servizio sociale minori. 

Incarico di investigatore privato autorizzato secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 397 "Disposizioni in materia di indagini difensive".

 

Università e Ricerca

È necessario aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso un Università Italiana od Estera se riconosciuta dal ministero.

 

Enti Privati

Aziende che si occupano di sicurezza ed intelligence.

 

Sabina Marchesi

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La macchina della verità

di Sabina Marchesi (07/01/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Sulla rivista scientifica "Radiology" i risultati dell'esperimento: l'attività cerebrale non può essere controllata dall'individuo di ELENA DUSI

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ROMA - "Non ti preoccupare, rilassati e rispondi". Le istruzioni del Kgb a Aldrich Ames, impiegato della Cia al soldo di Mosca, funzionarono. La spia passò per due volte il test del poligrafo: volgarmente noto come "la macchina della verità". Durante la guerra fredda l'esame era routine per gli uomini impiegati in settori delicati dell'amministrazione Usa. Oggi la tecnica potrebbe finire in soffitta, sepolta dal peso dei suoi fallimenti e rimpiazzata da un'alternativa scientificamente affidabile: la risonanza magnetica funzionale.

Questa tecnica di visualizzazione del corpo è stata inventata alla fine degli anni '40 e da un decennio è routine in tutti gli ospedali. Permette tra l'altro di evidenziare quali aree del cervello sono attive in un dato istante. E quindi di tradurre in immagini su un monitor emozioni, stati d'animo e processi mentali come quello della menzogna, che è prima di tutto inibizione della verità e poi ricerca di una risposta alternativa.

Vista la spettacolare accuratezza della risonanza, la rivista scientifica Radiology le dà l'imprimatur per passare dai reparti degli ospedali alle aule dei tribunali: "L'attività cerebrale non può essere controllata dall'individuo. La nostra ricerca propone di andare oltre il poligrafo e scegliere un nuovo metodo, oggettivo e così affidabile da poter essere usato nelle corti di giustizia" scrive Feroze Mohamed, professore di radiologia alla Temple University e coordinatore della ricerca di Radiology.

L'uso della risonanza magnetica nei tribunali (due aziende americane sono pronte a lanciare sul mercato strumenti ad hoc) non è solo un salto della tecnica. È un cambio di mentalità. Il poligrafo si basava sulle reazioni fisiologiche dello stress da menzogna (sudorazione, aumento di pressione sanguigna, frequenza respiratoria e cardiaca). La risonanza magnetica legge direttamente i pensieri laddove si formano: nella corteccia cerebrale umana. "Il mentire - prosegue Mohamed - attiva delle aree del cervello differenti rispetto al dire la verità". Area frontale, temporale, ippocampo, area limbica indicano consapevolezza della bugia. Lobo frontale e giro cingolato equivalgono a sincerità. Il semaforo verde della più prestigiosa rivista americana di radiologia rende i test con la risonanza potenzialmente validi anche nei processi penali. E si prepara a porre fine agli abusi del poligrafo.

Fino al 1988 - quando una legge non fissò dei limiti rigorosi - l'80 per cento dei test con la macchina della verità in America erano usati dalle aziende in cerca di personale da assumere. Troppo facile truffare l'apparecchio, controllando respiro e battito cardiaco. E troppo alto è anche il rischio che un individuo emotivo ma sincero risulti colpevole. Accadde a Roger Coleman, condannato per omicidio e giustiziato nel 1992. La mattina precedente all'esecuzione era stato sottoposto alla macchina della verità. A ogni risposta sentiva probabilmente un chiodo conficcarsi nella pelle, e i valori di misurazione dello stress erano schizzati verso l'alto.

La ricerca di un'alternativa al poligrafo si è fatta pressante dopo l'11 settembre. Nel 2004 gli israeliani realizzarono una sedia rivela-menzogne. Imbottita di sensori, poteva essere usata anche in aeroporto. Lo stesso anno si era affacciato l'elettrogastrogramma per misurare le contrazioni dello stomaco. Nessuno di questi stratagemmi però aveva passato l'esame della scienza, come fa oggi la risonanza. Il primo requisito per dare valore legale ai risultati dell'esame è ottenuto, ora bisogna attendere lo spirito di iniziativa dei giudici.

Fonte: La Repubblica del 1 febbraio 2006

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Brutti e criminali

di Sabina Marchesi (07/01/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


L'analisi di due economisti su 15mila giovani seguiti per dieci anni. L'aspetto fisico influenza la riuscita sociale Studio Usa dà ragione a Lombroso: i belli commettono meno delitti di CATERINA PASOLINI Cesare Lombroso

foto intervento La Repubblica del 18 febbraio 2006, ritorna Cesare Lombroso

 


ROMA - Brutti, infelici e ora pure destinati a diventare delinquenti. In un mondo dove l'estetica detta legge, non c'è pietà per chi non risponde ai mutevoli canoni della bellezza. Ed è inutile, come diceva Luciana Littizzetto, consolarsi dicendo "sono un articolo di nicchia per intenditori".

La realtà per chi non viene considerato bello è dura: fatta di voti più bassi a scuola, meno possibilità di essere assunti se il profilo non è greco e il sorriso da pubblicità. Lo faceva intuire l'esperienza, ora lo dicono persino gli economisti che l'estetica incide sulla vita, e arrivano a tirare in ballo la brutta faccia del crimine, o meglio, del criminale teenager. Come quel Gallagher che catturato dopo una rapina a Miami nel 2003 ai poliziotti con un sorriso tirato disse: "Sono troppo brutto per avere un lavoro".

Cent'anni dopo le teorie di Lombroso che pretendeva di riconoscere un possibile malfattore dalla forma del cranio, sul Washington Post due economisti americani sentenziano un collegamento diretto tra estetica e delinquenza. E lo fanno con la forza dei numeri, avendo seguito la storia di 15mila studenti tra il 1994 e il 2002.

Il risultato? L'inquietante conclusione è che i teenager afflitti da acne giovanile, brutti e insicuri nel loro corpo che cambia, non solo rischiano di fare tappezzeria alle feste e patire le malinconie dell'età in solitudine, ma di crescere diventando dei criminali con molta maggior frequenza dei loro compagni di banco bellocci. Insomma una doppia ingiustizia di cui Naci Mocan dell'Università del Colorado e Erdal Tekin della Georgia State University non sanno però ben spiegarsi la motivazione. Hanno le prove che gli adolescenti meno attraenti commettono con maggior frequenza di quelli belli ruberie o spaccio di droga, ma non il perché.


Forse la risposta sta in altri studi che hanno dimostrato come donne e uomini non attraenti hanno meno possibilità di essere assunti, che guadagnano meno dei belli. Una ricerca fatta negli Usa e in Canada dimostrava che le persone dall'aspetto fisico classificato come "superiore alla media" ricevevano un salario maggiorato da un premio compreso tra l'uno e il 13 per cento. E tutto il mondo è paese. Un'indagine fatta in Cina sulla popolazione di Shanghai dimostra che le donne belle guadagnano 10 % in più di quelle considerate "medie", e queste ultime il 30 per cento in più delle brutte.

Voti, stipendi più bassi, meno assunzioni. Tutto vero, sgradevole e ingiusto. Ma rispetto al Medioevo chi non è baciato dalla bellezza può considerarsi quasi fortunato: allora se due persone venivano sospettate di un reato, delle due si sarebbe dovuta considerare colpevole la più brutta o deforme.

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