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Innocente Fino a Prova Contraria

di Sabina Marchesi (10/04/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Oggi è un principio universalmente riconosciuto dalla maggior parte dei sistemi giuridici che attribuiscono l’onere della prova all’accusa, e addirittura prevedono il verdetto garantista per eccellenza.

foto intervento

 

 

Per condannare un imputato nella maggior parte dei casi occorre una giuria di suoi pari, equamente convinta, nella sua totalità, della colpevolezza del loro simile “al di là di ogni possibile dubbio”.

 

Esistono emendamenti che consentono all’interrogato di non effettuare ammissioni che andrebbero contro i suoi stessi interessi, determinate prove non sono nemmeno ammesse nelle aule dei tribunali, i coniugi non possono essere costretti a testimoniare contro il loro congiunto in assenza di una loro precisa volontà in tal senso, e lo stesso individuo non può essere processato due volte per lo stesso reato.

 

Questo per quanto riguarda le norme internazionali, senza dilungarsi sulle lungaggini burocratiche, la decorrenza dei termini, gli avvisi di garanzia, gli arresti domiciliari, il ricorso in appello e qualche altra decina di provvedimenti tesi ad assicurare, a seconda dei casi, la totale impunità o la giustizia, in maniera più o meno equanime.

 

Ma una volta, certo, non era affatto così.

 

Già nel Diritto Romano, che comunque prevedeva la confessione dell’imputato come passaggio imprescindibile prima di giungere a una sentenza e a una condanna, non aveva poi molta importanza in che maniera questa confessione venisse strappata, estorta od ottenuta.

 

Le torture e le sevizie fisiche inflitte ai prigionieri per ottenere informazioni compromettenti  erano in uso fin dall’antichità, presso gli Incas, i Maya, i Sumeri, i Babilonesi, gli Egiziani e gli Antichi Romani.

 

Non meno utilizzato nei processi era il terrorismo psicologico o verbale e l’utilizzo di minacce, più o meno velate, di persecuzioni e ritorsioni verso i familiari dell’imputato o del testimone.

 

Solo alla fine del ‘700, secolo illuminato per eccellenza, ci si comincia ad interrogare sulla piena legittimità dell’utilizzo di questi sistemi di costrizione fisica e psicologica e dell’ammissibilità delle prove così ottenute, compresa la confessione, in un’aula di tribunale.

 

A questo punto naturalmente, non potendo più materialmente costringere l’imputato a confessare la verità, occorreva trovare delle valide alternative, non tanto per convincerlo a parlare, quanto piuttosto per appurare se quanto testimoniato corrispondesse o meno alla verità.

 

Uno dei precursori dei moderni sistemi di interrogatorio su induzione chimica fu, sorprendentemente, il popolo degli Aztechi che usava somministrare delle sostanze allucinogene ai sospettati per abbassarne le difese psicologiche.

In Europa i primi tentativi in questo senso si verificarono solo alla metà del 1800 tramite l’utilizzo di pozioni chimiche distillate da piante erbacee allucinogene.

 

Si deve al medico francese Moureau de Tours la scoperta di un sintomatico “siero della verità”, che induceva i pazienti a parlare liberamente, ispirando anche un certo grado di simpatica euforia.

 

La mistura fu sperimentata segretamente durante gli interrogatori della Sùretè di Parigi e consisteva in un composto di protossido di azoto, cloroformio ed hashis.

 

Furono poi gli Americani durante le due Guerre Mondiali a sviluppare ulteriormente questi sistemi di induzione chimica con la sperimentazione di sostanze medicinali come i barbiturici, il Pentotal e il Nembutal, utilizzati per gli interrogatori del nemico e nel corso delle attività di controspionaggio.

 

Analogamente intanto si procedeva a mettere a punto tecniche sofisticate di rilevazione delle mutazioni fisiologiche del corpo umano durante una deposizione, allo scopo di appurare il grado di veridicità delle dichiarazioni rese.

 

Il primo sperimentatore assoluto in questo campo fu l’antropologo criminale Cesare Lombroso, autore dei primi veri trattati di criminologia ed inventore del primo prototipo di macchina della verità risalente al 1895, chiamato Idrosismografo.

 

Il dispositivo, piuttosto rudimentale ma efficace, consisteva in un mero esame visivo e sensoriale delle micro reazioni prodotte dalle pulsazioni del soggetto interrogato,  amplificate in un bacino acqueo.

 

La mano dell’imputato veniva adagiata in una bacinella colma di liquido dove un tubo di gomma immerso nella soluzione riproduceva tramite un ago una traccia su un grafico che identificava, più o meno fedelmente, le variazioni del battito cardiaco.

 

L’idea di fondo era che l’atto di mentire fosse premeditato e che quindi esso causasse comunque nell’individuo un’alterazione, anche se impercettibile, delle sue pulsazioni.

 

Macchinari via via sempre più perfezionati, sfruttando comunque l’intuizione di base che si rivelò fondamentalmente corretta, giunsero a porre sotto controllo anche il livello di conduzione cutanea, la pressione, il ritmo respiratorio, l’alterazione della temperatura corporea, la dilatazione della pupilla e l’intensità della sudorazione.

 

Nonostante però l’alto livello di affidabilità “fisiologica”, il moderno Poligrafo ancora non è ammesso come prova nei Tribunali, ma solo come testimonianza a latere equivalente a una semplice perizia tecnica.

 

Si è infatti scoperto, tramite la sperimentazione, che esistono individui talmente abituati a mentire che le loro alterazioni risultano talvolta sotto la soglia minima di allarme, rendendo di fatto impossibile per gli esperti distinguere le affermazioni veritiere del soggetto da quelle fallaci.

 

Inoltre per chi conosca il meccanismo non sarebbe molto difficile adulterare il test simulando affanni di respirazione, esitazioni impercettibili, o, al contrario, operando un ferreo controllo mentale sulle espressioni corporee e fisiche al fine di rendere impenetrabile la propria testimonianza e “non leggibili” i dati dell’interrogatorio.

 

Sono allo studio macchinari, piuttosto futuristi per il momento, che prevedono addirittura una sorta di lettura delle onde cerebrali, nella presunzione di poter rilevare una maggiore attività in una determinata area del cervello, quella deputata, appunto alla fabbricazione delle bugie.

 

Non ultimo il metodo dell’imprinting, altrimenti denominato micro sequenza o firma elettronica.

 

Al soggetto verrebbe fatto visionare un filmato, rigorosamente anonimo, nel corso del quale, su un singolo fotogramma praticamente invisibile all’occhio umano, ma recepibile dal cervello, verrebbe inserito un dettaglio fondamentale legato al crimine in oggetto, qualcosa comunque mai reso pubblico e che solo il vero colpevole potrebbe riconoscere.

 

L’esame visivo e chimico delle reazioni dell’imputato alla visione “occulta” di quel singolo fotogramma potrebbe forse un giorno essere una prova incriminante in grado di far condannare un uomo.

 

Quindi d’ora in poi attenti quando rubate la marmellata perché potreste facilmente essere incastrati da una testimonianza elettronica o robotica dell’ultimissima generazione o in alternativa essere i protagonisti di uno degli ennesimi errori giudiziari del futuro.

 

In ogni caso, qualora foste destinati a bruciare sul rogo per il furto di un barattolo di conserva o per l’appropriazione indebita di un fiasco di vino, vi auguriamo di cuore che prima di raggiungere le migliaia di eretici e streghe condannati a morte durante i temibili anni della Santa Inquisizione abbiate provveduto a godervi la vita e a dare come di prammatica le vostre ultime disposizioni testamentarie.

 

Sabina Marchesi

 

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L'antico codice del banditismo sardo

di Sabina Marchesi (10/04/2007)

A cura di Ceriani Cinzia


Per la comunità barbaricina la vendetta era considerata un ordinamento giuridico che pur non essendo scritto in alcun codice, sono tuttavia sancita da consuetudini comportamenti tradizionali rimasti immutati nel tempo. Secondo l'antico codice in vigore nella Barbagia, la zona della Sardegna dominata dal banditismo e dedita alla pastorizia.

foto intervento Codice Barbaricino da http://barbaricina.blog.tiscali.it/yc2114441/ CODICE BARBARICINO di Giovanni Meloni

 

 Per questa comunità le leggi dello stato erano regole non comprese, e pertanto non rispettate di un altrettanto non compreso stato nazionale. Attraverso un'indagine diretta svolta fra i membri di questa comunità -pastori, contadini, protagonisti di clamorosi fatti di banditismo- ANTONIO PIGLIARU nel suo libro "Il banditismo in Sardegna" ricava l'esistenza di tutta una serie di norme di comportamento millenarie vincolanti e imperative -la balentia, l'onore- a cui tutti dovevano conformarsi perché regolavano l'ordine e la convivenza sociale. Quando venivano violate, la comunità ritenevano di avere il diritto di riparare all'offesa subita con la vendetta, e a sua volta regolata da precise norme non scritte. La vendetta diventava dunque giustizia di cui si faceva carico l'intera comunità.


PRINCIPI GENERALI:

1) L'offesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della propria virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale.

 

2) La legge della vendetta obbliga tutti coloro che ad un qualsivoglia titolo vivono ed operano nell'ambito della comunità.

 

3) Titolare del dovere della vendetta è il soggetto offeso, come singolo o come gruppo, a seconda che l'offesa è stata intenzionalmente recata ad un singolo individuo in quanto tale o al gruppo sociale, nel suo complesso organico, sia immediatamente sia mediatamente.

 

4) Nessuno che vive ed opera nell'ambito della comunità può essere colpito dalla vendetta per un fatto non previsto come offensivo. Nessuno può essere altresì tenuto responsabile di un offesa se al momento in cui ha agito non era capace di intendere e di volere, nel quel caso rispondono i moralmente responsabili.

5) La responsabilità è o individuale o collettiva a seconda che l'evento offensivo consegua all'azione di un singolo individuo o a quella di un gruppo organizzato operante in quanto tale. Il gruppo organizzato sia sulla base di un vincolo naturale sia per effetto di sopravvenuti rapporti sociali, risponde dell'offesa quando questa è cagionata da un singolo membro del gruppo con iniziativa individuale nel caso in cui il gruppo medesimo, posto di fronte alle conseguenze dell'azione offensiva, esprima, in modi e forme non equivoci, attiva solidarietà nei confronti del colpevole in quanto tale.


6) La responsabilità di chiunque si trova nella condizione di ospite è solo personale e deriva dalle eventuali azioni od omissioni di lui, in rapporto ai doveri particolari del suo stato.

7) La vendetta deve essere eseguita solo allorché si è conseguita oltre ogni dubbio possibile la certezza circa l'esistenza della responsabilità a titolo di dolo da parte dell'agente.

8) L'offesa si estingue:

a) quando il reo lealmente ammette la propria responsabilità assumendo su di se l'onere del risarcimento richiesto dall'offeso o stabilito con lodo arbitrale;

b) quando il colpevole ha agito in stato di necessità ovvero per errore o caso fortuito ovvero perché costretto da altri mediante violenza cui non poteva sottrarsi. In questo ultimo caso risponde dell'offesa l'autore della violenza.


9) L'applicazione della legge della vendetta viene altresì sospesa nei confronti di chi, pur fondatamente sospettato, chiede e ottiene di essere sottoposto alla prova del giuramento onde essere liberato. In tal caso il giuramento deve essere prestato secondo la seguente formula: <>. E però ammessa, previo accordo, l'omissione della seconda parte della formula. Il giuramento liberatorio ha valore identico agli effetti della presente norma, sia che venga effettuato in presenza di terzi convocati in qualità di testimoni; ovvero in forma solennissima, secondo le consuetudini locali.


10) L'inadempimento fraudolento degli oneri derivanti dall'applicazione di quanto è indicato all'art. 8,a); ovvero il giuramento che risulti falso alla luce di ulteriori prove intervenenti a confermare le responsabilità del colpevole, costituiscono aggravante specifica. Nel caso del falso giuramento l'offesa è ulteriormente aggravata se il giuramento è stato reso in forma solenne.


LE OFFESE:

11) Un'azione determinata è offensiva quando l'evento da cui dipende la esistenza di essa offesa è preveduto e voluto allo scopo di ledere l'altrui onorabilità e dignità.


12) Il danno patrimoniale in quanto tale non costituisce offesa né motivo sufficiente di vendetta. Il danno patrimoniale costituisce offesa quando, indipendentemente dalla sua entità, è stato prodotto con specifica intenzione di offendere, ovvero è stato realizzato in circostanze tali da implicare, per se medesimi, sufficiente ragione di offesa, ovvero quando in esso sia presente l'esplicita volontà di recare danno effettivo.


13) Le circostanze dell'offesa sono oggettive e soggettive. Le circostanze oggettive dell'offesa concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto e il modo dell'azione. Le circostanze soggettive concernono l'intensità del dolo o le condizioni e qualità del colpevole ovvero i rapporti esistenti o esistiti tra il colpevole e l'offeso.


14) Pertanto il danno patrimoniale costituisce offesa nei seguenti casi:

a)     furto di bestiame quando esso pur rientrando nella normale pratica dell'abigeato è stato consumato: 1) da un nemico; 2) da chi è stato compagno d'ovile dell'offeso e conosce per tanto l'organizzazione tecnica dell'ovile medesimo; 3) dal titolare dell'ovile confinante; ovvero se è stato reso possibile dalle loro complicità od omertà;

b)     furto della capra da latte destinata alla alimentazione del complesso famigliare;

c)      furto di un maiale destinato all'ingrasso per motivo di economia famigliare;

d)     furto o sgarrettamento di una vacca destinata in dono al neonato, alla sposa, all'orfano;

e)     furto o sgarrettamento di un cavallo ovvero di un giogo di buoi destinati alla normale pratica del lavoro;

f)        distruzione vandalica del bestiame ovino, bovino, equino;

g)     incendio doloso;

h)      pascolo abusivo entro un terreno recintato, consumato con scopo provocatorio ovvero a titolo di dispetto;

i)        ingiusta divisione patrimoniale, che consegue ad un comportamento sleale posto in essere con il deliberato disegno di recare un danno effettivo a persona non in condizioni di fare valere al giusto momento le proprie ragioni, per una qualsivoglia circostanza di fatto;

j)        esercizio esoso delle proprie ragioni effettuato con intenzione di offendere.


15) Quando più persone concorrono alla esecuzione materiale di un fatto elencato nell'art. 14, non ne risponde chiunque vi abbia partecipato:


a) non essendo a titolo personale nelle condizioni espressamente previste per quanto concerne i casi preveduti dalla lett. a);

b) non essendo a conoscenza della particolare natura o destinazione della cosa, nei casi di alle lettere b), c), d), e);

c) avendo agito per esecuzione di mandato ricevuto, senza altra partecipazione che di natura tecnica al verificarsi dell'evento, nei casi di cui alle lettere f), g), h);

Non risponde altresì dell'offesa colui il quale, in ordine al caso di cui alla lettera i), abbia agito in buona fede perché tratto in errore da terzi.


16)Inoltre costituisce offesa:


a) il passaggio provocatorio di un nemico attraverso un terreno chiuso;

b) l'ingiuria, quando l'offesa al decoro di una pecora o di un gruppo è recata con attribuzione di un fatto determinato ma falso, tale da ledere l'onorabilità della persona o del gruppo cui il fatto medesimo venga attribuito;


c) la diffamazione e la calunnia, quando concorrono le stesse circostanze previste per la ingiuria;

d) la rottura di una promessa di matrimonio. In questo caso è aggravata quando il fatto è in sé privo di giustificazione; ovvero allorché l'azione è stata posta in essere in circostanze tali da compromettere pubblicamente l'onere della promessa sposa e insieme la dignità e l'onere della famiglia cui essa appartiene. Costituisce altresì offesa ulteriormente aggravata la rottura della promessa di matrimonio quando il colpevole abbia agito con lo scopo di menomare l'onore della promessa sposa ovvero di offendere la di lei famiglia;

e) la non giustificata rottura o il mancato adempimento di un patto stabilito per qualunque motivo a fine nelle debite forme. L'offesa è aggravata se il soggetto recedente si avvale del vantaggio a lui derivante dalla qualità di socio per recare o favorire chi intende recare un danno all'altra parte. L'offesa è ulteriormente aggravata quando il recesso ovvero l'inadempienza sono stati posti in essere allo scopo di recar danno;


f) la delazione, ove non sia effettuata dalla parte lesa ma avvenga a scopo di lucro ovvero a titolo di dispetto. L'offesa è aggravata quando viene recata con confidenza all'autorità di pubblica sicurezza invece che all'autorità giudiziaria;


g) la falsa testimonianza resa da persona non legittimata dalla qualità di parte lesa. La falsa testimonianza non offende quando è prestata da chi esercita la professione di teste falso ovvero da chi dichiara il falso a favore dell'imputato indipendentemente dalla colpevolezza o non colpevolezza di quest'ultimo;


h) ogni azione posta in essere contro la persona ospitata. In tal caso titolare della vendetta è la persona o il gruppo ospitante;


i) l'offesa del sangue;

 

17) Costituisce offesa ogni azione intesa a produrre un fatto di natura offensiva quando l'evento non si verifica, ove ciò sia dipeso dalla mutata volontà dell'agente e tuttavia gli atti compiuti esprimono in modo idoneo e non equivoco la volontà di recare offesa.

LA MISURA DELLA VENDETTA:

18) La vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per vendetta proporzionata un'offesa idonea a recare un danno maggiore ma analogo a quello subito; s'intende per vendetta prudente un'azione offensiva posta in essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità dolosa dell'agente e successivamente al fallito tentativo di pacifica composizione della vertenza in atto, ove le circostanze della offesa originaria rendono ciò possibile; s'intende per vendetta progressiva un'azione offensiva posta in essere con prudenza e tuttavia adeguantesi con l'impiego di mezzi sempre più gravi o meno gravi all'aggravarsi od all'attenuarsi progressivo dell'offesa originaria, anche in conseguenza dell'eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l'offesa originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nuove ragioni di offesa.


19) Sono mezzi normali di vendetta tutte le azioni prevedute come offensive a condizione che siano condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura specifica.

20) Costituisce altresì strumento di vendetta il ricorso alla autorità giudiziaria quando oltre la certezza morale sulla responsabilità dolosa dell'agente si è conseguita una ragionevole certezza sulla sufficienza processuale delle prove raggiunte; e il danno derivante dall'esito del processo si può prevedere sufficientemente adeguata alla natura dell'offesa secondo i principi della legge sulla vendetta in generale.


21) Nella pratica della vendetta, entro i limiti della graduazione progressiva, nessuna offesa esclude il ricorso al peggio sino al sangue. Parimenti nessuna offesa esclude la possibilità di una composizione pacifica, allorché il comportamento complessivo del responsabile rende ciò possibile.


22) La vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli limiti di tempo, a eccezione della offesa del sangue che mai cade in prescrizione.


23) L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata, ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue.

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